Area Download
 

Trattamento Fiscale

La fiscalità delle polizze vita ha subito delle modifiche a partire dal gennaio del 2001 con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000 n. 47

  • Regime fiscale fino al 31.12.2000
  • valido per tutte le polizze assicurative stipulate entro il 31.12.2000 ed ancora in vita:

    a) il premio è soggetto ad un'imposta del 2,5% calcolata sull'importo complessivo composto da premio puro + caricamenti + spese accessorie;

    In uno di questi casi, è tenuto a restituire all'erario un'imposta di plusvalenza pari al 20% del prezzo di vendita della casa (non del valore catastale).

    b) detrazione fiscale: il premio pagato può essere detratto dalle tasse nell'annuale dichiarazione dei redditi fino ad un importo massimo di € 1.291,14 nella misura del 19%. In caso di riscatto del capitale entro i primi 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto, devono essere restituite allo Stato le ritenute fiscali portate in detrazione;

    c) in caso di liquidazione per riscatto è applicata un'aliquota del 12,5% sulla differenza tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati. Quando la durata del contratto è superiore ai 10 anni, l'aliquota viene ridotta del 2% per ogni anno di durata del contratto oltre i primi 10 anni.

    d) liquidazione di una rendita: la rendita per il 60% del suo ammontare è soggetta ad imposizione IRPEF; il restante 40% è esentasse.

  • Regime fiscale dal 1 gennaio 2001:
  • Il nuovo regime fiscale prevede sostanziali cambiamenti; l'imposta sul premio (2,5%) non viene più applicata.

    a) Contratti assicurativi che prevedono la copertura di un rischio (infortunio, decesso, ecc.). È il caso di polizze caso morte temporanee, assicurazioni contro gli infortuni con invalidità superiore al 5% e Long Term Care, seguono la vecchia normativa fiscale. b) Contratti assicurativi che prevedono un piano di accumulo: solitamente hanno anche una copertura assicurativa, ma sono principalmente un piano di risparmio.

    Ne fanno parte le polizze assicurative miste rivalutabili. Per questi contratti vale quanto segue: - nessuna trattenuta fiscale o deduzione dal reddito imponibile lordo: sono cioè aboliti i benefici fiscali; - liquidazione del capitale o della rendita: il capitale è soggetto ad imposta con un'aliquota del 12,5% per la sola parte corrispondente agli interessi maturati.

    c) Contratti assicurativi che offrono una prestazione previdenziale, cosiddetti piani previdenziali individuali (fondi pensioni individuali). Rispetto a questi la legge prevede degli oneri a carico dell'assicurato. Dal punto di vista fiscale vale comunque quanto segue:

    - deduzione dei premi pagati fino al 12% del reddito imponibile lordo, con un tetto massimo di € 5.164,57. - ogni anno gli interessi maturati vengono tassati con un'aliquota agevolata dell'11%; - liquidazione: per legge, la liquidazione in capitale unico, non può superare il 50% dell'ammontare maturato: maggiori benefici fiscali sono riconosciuti se l'assicurato chiede la liquidazione in forma di capitale solo fino a 1/3 dell'ammontare complessivo.








     




    Le informazioni contenute su questo sito possono non essere complete o corrette, e non intendono sostituire consigli legali e/o professionali.

    © 2011 Assicurazioni.gsx1.com All rights reserved