Trattamento Fiscale
La fiscalità delle polizze vita ha subito delle modifiche a partire dal gennaio del 2001 con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000 n. 47
Regime fiscale fino al 31.12.2000
valido per tutte le polizze assicurative stipulate entro il 31.12.2000 ed ancora in vita:
a) il premio è soggetto ad un'imposta del 2,5% calcolata sull'importo complessivo composto da premio puro + caricamenti + spese accessorie;
In uno di questi casi, è tenuto a restituire all'erario un'imposta di plusvalenza pari al 20% del prezzo di vendita della casa (non del valore catastale).
b) detrazione fiscale: il premio pagato può essere detratto dalle tasse nell'annuale dichiarazione dei redditi fino ad un importo massimo di € 1.291,14 nella misura del 19%. In caso di riscatto del capitale entro i primi 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto, devono essere restituite allo Stato le ritenute fiscali portate in detrazione;
c) in caso di liquidazione per riscatto è applicata un'aliquota del 12,5% sulla differenza tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati. Quando la durata del contratto è superiore ai 10 anni, l'aliquota viene ridotta del 2% per ogni anno di durata del contratto oltre i primi 10 anni.
d) liquidazione di una rendita: la rendita per il 60% del suo ammontare è soggetta ad imposizione IRPEF; il restante 40% è esentasse.
Regime fiscale dal 1 gennaio 2001:
Il nuovo regime fiscale prevede sostanziali cambiamenti; l'imposta sul premio (2,5%) non viene più applicata.
a) Contratti assicurativi che prevedono la copertura di un rischio (infortunio, decesso, ecc.). È il caso di polizze caso morte temporanee, assicurazioni contro gli infortuni con invalidità superiore al 5% e Long Term Care, seguono la vecchia normativa fiscale.
b) Contratti assicurativi che prevedono un piano di accumulo: solitamente hanno anche una copertura assicurativa, ma sono principalmente un piano di risparmio.
Ne fanno parte le polizze assicurative miste rivalutabili. Per questi contratti vale quanto segue:
- nessuna trattenuta fiscale o deduzione dal reddito imponibile lordo: sono cioè aboliti i benefici fiscali;
- liquidazione del capitale o della rendita: il capitale è soggetto ad imposta con un'aliquota del 12,5% per la sola parte corrispondente agli interessi maturati.
c) Contratti assicurativi che offrono una prestazione previdenziale, cosiddetti piani previdenziali individuali (fondi pensioni individuali).
Rispetto a questi la legge prevede degli oneri a carico dell'assicurato. Dal punto di vista fiscale vale comunque quanto segue:
- deduzione dei premi pagati fino al 12% del reddito imponibile lordo, con un tetto massimo di € 5.164,57.
- ogni anno gli interessi maturati vengono tassati con un'aliquota agevolata dell'11%;
- liquidazione: per legge, la liquidazione in capitale unico, non può superare il 50% dell'ammontare maturato: maggiori benefici fiscali sono riconosciuti se l'assicurato chiede la liquidazione in forma di capitale solo fino a 1/3 dell'ammontare complessivo.
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